Servizi

POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria opera alle dipendenze dell’autorità giudiziaria e, gli operatori di P.G. sono responsabili verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente rispetto a dove ha sede il servizio di polizia giudiziaria; tale dipendenza è confermata dalla legge anche per gli operatori di Polizia Municipale.


Da tale dipendenza deriva per gli agenti e per gli ufficiali di polizia giudiziaria l’obbligo di riferire, di rapportarsi e di seguire le direttive del Pubblico Ministero per ogni ipotesi di reato accertato; inoltre, il Pubblico Ministero, può delegare, di solito ad un ufficiale di P.G., il compimento di atti o accertamenti specifici o, in modo più generico, quelli che si rendono necessari per giungere ad un risultato proficuo, con l’obbligo, in ogni caso, di riferire all’autorità delegante. L’autorità giudiziaria si avvale della Polizia Municipale anche per la notifica di atti giudiziari (notifica di P.G.) di vario tipo, che l’A.G. è tenuta a portare a conoscenza degli interessati. I principali atti di polizia giudiziaria, previsti dall’ordinamento penale anche per gli appartenenti alla Polizia Municipale, sono:

  • L’assicurazione delle fonti di prova
  • L’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone comunque utili alle indagini
  • Assunzione di sommarie informazioni delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini
  • Assunzione di altre sommarie informazioni, perquisizioni personali o domiciliari
  • Assunzione di altre sommarie informazioni
  • Perquisizioni personali o domiciliari
  • Acquisizione di plichi o di corrispondenza
  • Conservazione del corpo o delle tracce del reato
  • Sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti
  • Arresto in flagranza di reato, sia esso obbligatorio o facoltativo così come previsto dalla legge
  • Fermo delle persone gravemente indiziate per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi, anche fuori dai casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, svolgimento di ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria
  • Esecuzione dell’ordine di accompagnamento dell’imputato
  • Esecuzione dell’ordine di accompagnamento coattivo di altre persone (testimone, consulente tecnico, ecc. ecc.)
  • Notificazioni di atti ordinate dal giudice, notificazioni richieste dal Pubblico Ministero di atti nel corso delle indagini preliminari
  • Esecuzione dell’ordine di cattura dell’imputato.Per quanto riguarda gli atti sopra riportati. il Codice di Procedura Penale pone una distinzione tra gli atti che gli ufficiali o gli agenti di P.G. possono compiere di loro iniziativa e gli atti che i medesimi devono compiere su disposizione o su delega dell’autorità giudiziaria


Per quanto riguarda gli atti sopra riportati. il Codice di Procedura Penale pone una distinzione tra gli atti che gli ufficiali o gli agenti di P.G. possono compiere di loro iniziativa e gli atti che i medesimi devono compiere su disposizione o su delega dell’autorità giudiziaria. Gli operatori di P.G. dipendono, essendo anche diretti quando ritenuto opportuno, dall’autorità giudiziaria nonché sono tenuti all’obbligo del segreto degli atti che essi compiono e dei loro risultati.